Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 44/2021 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e l’obbligo vaccinale per operatori sanitari.
Abbiamo analizzato per voi la normativa predetta.
Obbligo Vaccinale Operatori Sanitari: Chi sono i soggetti obbligati a Vaccinarsi?
L’art. 4 del D.L. n. 44/2021,“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, prevede l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
Per l’individuazione delle categorie di sanitari sottoposti all’obbligo vaccinale è possibile consultare il sito istituzionale del Ministero della Salute al seguente link:
La procedura
- Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del D.L., ciascun Ordine professionale trasmette l’elenco dei propri iscritti alla regione (o provincia autonoma);
- Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del D.L. i datori di lavoro di operatori sanitari, che operano nel settore sia pubblico che privato, trasmettono l’elenco dei propri dipendenti alla regione (o provincia autonoma);
- E La regione (o provincia autonoma) segnala immediatamente alla ASL di appartenenza i nominativi dei soggetti per i quali non risulta che sia stata effettuata vaccinazione o che sia stata presentata richiesta di vaccinazione;
- L’ASL invita l’interessato a produrre entro 5 giorni la documentazione attestante alternativamente 1. la vaccinazione; 2. l’esenzione/differimento della vaccinazione; 3. la presentazione della richiesta di vaccinazione; 4. l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
- l’ASL, in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto, invita l’interessato a sottoporsi a vaccinazione, indicando modalità e termini;
- l’ASL, nel caso di presentazione di documentazione attestante la presentazione della richiesta di vaccinazione, invita l’interessato a trasmettere certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale, entro 3 giorni dalla somministrazione;
- l’ASL, ove siano trascorsi i termini indicati ai punti precedenti e venga accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne dà comunicazione immediata a interessato, datore di lavoro e Ordine professionale;
- l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’ASL determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali e comportano il rischio di diffusione e contagio da SARS-CoV-2;
- il datore di lavoro, ove possibile, dovrà adibire il lavoratore a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali e comportano il rischio di diffusione e contagio da SARS-CoV-2;
- quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione il ntro 10 giorni dalla ricezione degli elenchi, la regione (o provincia autonoma) verifica lo stato vaccinale di ciascun soggetto inserito negli elenchi;
- lavoratore non avrà diritto a retribuzione o altro compenso/emolumento;
- la sospensione sarà efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31/12/2021.
Per ulteriori chiarimenti o dubbi non esitate a contattarci!