La legge 89/2001 con le successive modifiche, cosiddetta Legge Pinto, prevede il diritto ad un’equa riparazione per chi sia stato parte di un procedimento che per la sua durata abbia violato la normativa prevista dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con L. n. 848/1955.
Chi può chiedere il risarcimento?
L’equa riparazione può essere chiesta da chiunque sia stato parte di un processo (civile, penale o amministrativo) e abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della irragionevole durata del processo.
E’ necessario che la parte che intenda richiedere l’equa riparazione abbia esperito i rimedi preventivi previsti dalla Legge citata.
Quando il termine può dirsi irragionevole?
Il processo ha una durata che può dirsi irragionevole quando tale durata eccede i 3 anni in primo grado, i 2 anni in secondo grado e 1 anno nel giudizio di legittimità. Nel caso in cui il processo si articoli nei tre gradi di giudizio, il termine potrà essere considerato irragionevole quando il processo non sarà stato irrevocabilmente definito entro 6 anni.
Il procedimento di esecuzione avrà una durata irragionevole se eccede il termine di 3 anni mentre la procedura concorsuale 6 anni.
A quanto ammonta l’indennizzo?
- L’indennizzo spettante viene determinato dal Giudice tenendo conto:
dell’esito del processo; - della condotta tenuta dal giudice e dalle parti;
- della natura degli interessi in causa;
- del valore e della rilevanza della causa.
Di regola viene liquidato un importo che va da € 400,00 a € 800,00 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il ragionevole termine di durata.
La somma può subire diminuzioni tenuto conto del numero delle parti o dell’esito del procedimento. In ogni caso l’indennizzo non potrà essere superiore al valore della causa.
Come si propone la domanda?
La domanda può essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, ovvero non è più soggetta ai mezzi di impugnazione.
La domanda si propone con ricorso che va depositato presso la Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha trattato il primo grado del processo per cui si chiede l’equa riparazione.
Per la presentazione del ricorso è necessario che la parte sia assistita da un Avvocato.
Occorre infine aggiungere che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. L. Pinto) sulla ragionevole durata del processo, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Con tale pronuncia additiva la suprema Corte ha quindi aperto le porte alla proponibilità dei giudizi di riparazione anche “in corso di causa”.