Il Comodato cosiddetto “Precario”; alcuni chiarimenti.
L’istituto del comodato è disciplinato dagli art. 1803 e ss del Codice Civile. Particolare attenzione si vuole dedicare al cosiddetto comodato c.d.“precario”.
Allorquando le parti si accingono a stipulare un contratto di comodato possono decidere di stabilire una scadenza precisa oppure la stessa potrà essere desumibile dalla destinazione del bene, ma può anche accadere che la scadenza del contratto sia mancante e non sia ricavabile dal tenore del contratto.
In questo caso il comodato si definisce “precario” ed è sottoposto ad una particolare disciplina in tema di restituzione.
Invero, ai sensi, dell’art. 1810 C.C., quando le parti non abbiano convenuto un termine e lo stesso non risulti dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituire il bene comodato non appena il comodante ne faccia richiesta.
Se il comodatario si rifiuta di restituire il bene o comunque rimane sordo e di fatto non ottempera alla richiesta del comodante, quest’ultimo potrà agire giudizialmente per ottenere un provvedimento di rilascio del bene.
A tal proposito si vuole evidenziare che, in una recente ordinanza resa a chiusura di un procedimento cautelare, accogliendo la domanda proposta dal comodante, il Tribunale di Ragusa ha affermato che quando dalla svolta istruttoria non emergono “elementi da cui inferire un uso particolare dell’immobile e dunque una durata del contratto che giustifichi l’applicazione dell’art. 1809, comma 2, c.c., ….. il contratto va qualificato come comodato c.d. “precario”, revocabile ad nutum dalle parti ai sensi dell’art. 1810 c.c.” (Tr. Ragusa 20/11/2017).
Da ultimo si vuole precisare che il Codice Civile non sancisce che il contratto di comodato debba essere stipulato per iscritto; la forma scritta dovrebbe essere comunque preferita dai contraenti perché essa facilita il raggiungimento della prova e rende più agevole la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti stipulanti.
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