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Insulti sui Social Media: Rischi e Possibili Conseguenze

L’Avvocato Risponde: Insulti sui Social Media – Rischi e Conseguenze

Ci scrive un nostro follower preoccupato perché riferisce che “in un momento di rabbia” ha scritto su Facebook ad un suo contatto dandogli del “cornuto”.

Il lettore ci chiede quali conseguenze può comportargli avere diffamato il conoscente sul social network.

Per potere rispondere correttamente occorre fare alcune precisazioni partendo dalla definizione e dai confini del reato di diffamazione su facebook.

Insultare con commenti offensivi sui social, ferire la dignità altrui con foto e post che ne compromettano la reputazione, rappresenta una forma di diffamazione in toto analoga al reato descritto dall’art. 595 del Codice Penale così come ribadito da diverse pronunce della Corte di Cassazione (tra le altre n. 24431/2015).

Utilizzare una bacheca “Facebook” per diffondere un messaggio diffamatorio, per costante giurisprudenza, “integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, del codice penale poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone … né l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria“.

Il post si considera diffamatorio anche quando non indica esplicitamente il nome della vittima basta che questa sia facilmente riconoscibile e individuabile dalla collettività.

Per chi avesse subito tale reato è fondamentale in sede di denuncia indicare non solo la frase offensiva ma anche gli estremi del profilo dal quale è avvenuta la pubblicazione (il codice ID di quest’ultimo fornito da Facebook) e magari segnalare eventuali testimoni che hanno letto la frase.

Il nostro follower può ritenersi più fortunato in quanto l’epiteto “cornuto” è stato proferito si a mezzo Facebook ma, specificatamente, mediante il sistema di messaggistica ivi integrato – Messenger, con un messaggio rivolto quindi al solo destinatario non fruibile ad una platea più estesa.

La condotta di chi ci scrive, quindi, può riportarsi tutt’al più nell’ipotesi di ingiuria, fattispecie che costituisce illecito sanzionato solo civilmente perché depenalizzata con un provvedimento che espressamente estende l’ipotesi anche al fatto commesso mediante comunicazione informatica o telematica.

Quindi nel caso di ingiuria chi ha subito l’offesa potrà “solo” rivolgersi al giudice civile per il risarcimento del danno.

Il nostro follower non potrà, quindi, temere le gravi conseguenze di un procedimento penale ma può sempre rischiare il coinvolgimento in un azione civile che può portare al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 100 ad € 8000,00.

Ricordando che Facebook è una pubblica piazza seppur virtuale, il nostro consiglio, quindi, è di stare vigili, evitando di lasciarsi andare ad immediati commenti ed esternazioni proprio come normalmente avviene quando siamo in pubblico.

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