Rimborso Polizza Mutuo: il nostro punto di vista.
Eccoci! Dopo la pausa estiva riprendiamo con la nostra consueta rubrica “L’Avvocato Risponde”.
Questo mese rispondiamo al quesito di un nostro follower il quale vuole sapere se, nel caso di estinzione anticipata o di rinnovo del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, abbia diritto a qualche tipo di rimborso.
Il quesito è molto interessante perché ci permette di fare chiarezza su un argomento molto “gettonato”.
Spesso chi ha contratto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, dopo qualche tempo, ha l’esigenza di rinnovare detto contratto oppure di estinguere anticipatamente il residuo dell’importo finanziato in un’unica soluzione.
Cosa accade in questi casi?
Ebbene il soggetto che estingue o rinnova il finanziamento deve sapere che può aver diritto a vedersi rimborsare delle somme che ha pagato anticipatamente per tutto il periodo stabilito nel contratto. Invero egli può aver diritto a vedersi rimborsare una quota delle commissioni finanziarie e di intermediazione ma anche una quota del premio assicurativo.
Vi sono delle regole specifiche per calcolare con esattezza gli importi da rimborsare al consumatore e spesso tali importi risultano essere considerevoli.
Ci preme sottolineare che, in linea di massima, lo stesso principio vale anche nel caso di mutuo. Infatti allorquando il mutuatario vada ad estinguere anticipatamente il contratto predetto, versando la somma mutuata residua anticipatamente, lo stesso avrà diritto a vedersi rimborsare il premio assicurativo residuo.
Chiaramente gli istituti di credito dovrebbero farsi parte attiva affinché il consumatore possa ottenere i rimborsi predetti. Nei casi in cui ciò non accade, l’interessato dovrà richiedere, anche a mezzo di assistenza professionale, quanto spettantegli.
Per maggiori informazioni sul Rimborso Polizza Mutuo e casi affini, non esitate a contattarci.